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    Chi può ottenere la pensione di inabilità?

    chi può ottenere pensione di inabilità

    Chi può ottenere la pensione di inabilità? Cos’è e che importo ha? Che requisiti servono? Quali sono i benefici incompatibili? Scopriamolo subito!

    Cos’è la pensione di inabilità?

    La pensione di inabilità è un beneficio economico previsto per gli invalidi civili totali. Questa pensione, istituita con l’articolo 12 della Legge n.188 del 30 marzo 1971, viene erogata in favore dei lavoratori che non possono più svolgere un lavoro a causa di infermità invalidanti.

    Quindi la pensione di inabilità viene concessa solo in presenza di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale.

    Nel caso in cui l’invalido può lavorare non si può richiedere la pensione di inabilità lavorativa, ma è possibile accedere a liste di collocamento mirato per categorie protette.

    Per ottenere la pensione di inabilità, il richiedente deve essere maggiorenne ed in possesso di determinati requisiti sanitari e amministrativi.

    Le patologie e le infermità di chi richiede la pensione di inabilità vengono valutate dalla Commissione Medica Legale dell’INPS. Una volta confermati i requisiti sanitari, si procede alla verifica dei requisiti amministrativi.

    Il richiedente deve essere infatti in possesso di almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. L’importo è determinato proprio sulla base dei contributi del richiedente.

    La pensione viene erogata per 13 mensilità. Per ottenerla non è sufficiente possedere tutti i requisiti previsti dalla legge, ma occorre presentare una domanda specifica. Dopo i 65 anni al posto della pensione di inabilità subentra l’assegno sociale.

    Chi può ottenere la pensione di inabilità?

    Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:

    • dipendenti;
    • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
    • iscritti alla Gestione Separata.

    Possono richiedere la pensione di inabilità tutti gli invalidi civili totali che hanno i seguenti requisiti sanitari e amministrativi:
    – Una percentuale di invalidità civile pari al 100%, quindi con il riconoscimento di una invalidità totale e di una inabilità permanente;
    – Età compresa fra i 18 e i 67 anni;
    Reddito personale non superiore al limite fissato;
    – Possesso di almeno 260 contributi settimanali (come abbiamo visto più nel dettaglio nel paragrafo precedente);
    – Essere in possesso della cittadinanza italiana; o iscritto all’anagrafe del comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari; o titolarità del permesso di soggiorno di almeno un anno per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo;
    – residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

    Per il 2020 il limite di reddito personale fissato è pari a 16.982,49€.

    Oltre a questi requisiti, è necessaria:

    • la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
    • la cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli e dagli elenchi di categoria dei lavoratori autonomi;
    • la cancellazione dagli albi professionali;
    • la rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

     

     

    Benefici compatibili e incompatibili con la pensione di inabilità

    Come abbiamo visto, questo beneficio è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa, anche temporanea, al contrario di quel che avviene per i lavoratori con invalidità civile inferiore al 100%.


    La pensione di inabilità è compatibile con le prestazioni erogate a titolo di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, e con gli altri trattamenti pensionistici diretti.

    I pensionati di inabilità possono richiedere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa nel caso in cui si trovino nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

    La pensione di inabilità spetta in intera misura anche se la persona invalida è ricoverata in istituti o case di riposo private, ed anche in strutture pubbliche che provvedono al suo sostentamento.

    L’assegno per l’assistenza personale e continuativa invece non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;

    I soli iscritti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria hanno diritto alla pensione privilegiata di inabilità quando l’inabilità risulti riconducibile, con nesso diretto di causalità, al servizio prestato dall’assicurato nel corso di un rapporto di lavoro soggetto all’obbligo assicurativo per l’invalidità e la vecchiaia.

    Cosa fare se l’INPS non riconosce quanto ti spetta?

    In questo articolo abbiamo visto chi può richiedere la pensione di inabilità.

    Nella mia esperienza da avvocato civilista, ho incontrato però molte persone a cui è stata riconosciuta una percentuale di invalidità inferiore al reale e a cui sono stati quindi negati i benefici.

    Se ti trovi nella stessa situazione, non arrenderti!

    Nel caso in cui l’Inps abbia respinto a torto la tua domanda di riconoscimento per l’invalidità civile o ti abbia riconosciuto una percentuale di invalidità inferiore a quanto ti spetta, non perdere tempo!

    Entro sei mesi dal ricevimento del verbale è possibile fare ricorso.
    Noi di Risarcimenti & Rimborsi siamo pronti ad ascoltare la vostra storia e a batterci per i vostri diritti!
    Abbiamo grande esperienza nei ricorsi contro l’Inps e studieremo il vostro caso con l’attenzione e la cura che merita, offrendovi tutto il supporto necessario.

    Richiedi subito la tua consulenza contattandoci tramite il form o inviando un’email a info@risarcimentierimborsi.it.

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