Come ottenere il risarcimento in caso di incidente stradale con omissione di soccorso

La legge italiana prevede una serie di norme volte a tutelare il benessere delle persone quando si trovano a viaggiare su strada. A partire dal basilare obbligo di conseguire la patente corretta per il veicolo che si sta guidando e di conoscere opportunamente il Codice della Strada, proseguendo con l’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione per ogni veicolo e concentrandosi naturalmente sulle prescrizioni di condotta e di rispetto della segnaletica, ogni cura è rivolta al rendere sicuro il tragitto di conducente e passeggeri. Una norma fondamentale in questo contesto è quella che prevede l’obbligo di fermarsi e prestare soccorso ai feriti in caso di sinistro.
Purtroppo, l’attenzione del legislatore non è sempre sufficiente a prevenire un incidente. Gli incidenti stradali si verificano infatti per le ragioni più disparate: un malore improvviso può impedire di continuare a procedere correttamente su strada, una distrazione può rallentare i riflessi e non far agire nel modo opportuno in reazione ad un pericolo. Possono instaurarsi guasti tecnici o imprevisti come carichi che non erano stati ancorati nel modo giusto e che si rovesciano invadendo le corsie, o sciagurati eventi come quello della presenza inaspettata di un pedone poco visibile… la lista di possibili cause di sinistri stradali è davvero molto lunga, e se a volte è l’errore del conducente a scatenarli, può anche capitare di essere coinvolti in incidenti pur non avendo colpa.
Se dovesse capitare di trovarsi coinvolti in un sinistro, esistono tutta una serie di casistiche che stabiliscono in che misura si ha diritto ad essere risarciti dalla persona responsabile, ottenendo un risarcimento danni per infortunio stradale. Ci sono però casi davvero spiacevoli in cui ci si trova a confrontarsi con un reato specifico: l’omissione di soccorso o la fuga dopo un incidente stradale.
Indice
La normativa di riferimento: art. 189 Codice della Strada
Il Codice della Strada stabilisce con chiarezza all’art 189, comma 1, che “L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona”.
La comprensione di quest’obbligo è immediata, e altrettanto chiari sono i commi che indicano le sanzioni e le pene di reclusione previste per chi lo vìola. Si tratta di una punizione severa, come del resto severa è la gravità dell’atto compiuto nel momento in cui si sceglie di allontanarsi dal luogo di un incidente che si è causato (o appunto “comunque ricollegabile” al comportamento tenuto).
In caso di fuga, così come viene regolamentato al comma 6, si sta creando un ostacolo all’identificazione delle persone coinvolte nel sinistro. Questo crea un chiaro pregiudizio alla possibilità di ricostruire la dinamica di quanto accaduto, impedendo anche la giusta attribuzione di responsabilità che consentirebbe una facile richiesta di risarcimento all’assicurazione. Va sottolineato che si commette questo reato anche soltanto se si è stati coinvolti in un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, non è necessario affinché “scatti” il reato che si sia consapevoli di averlo davvero arrecato.
Nell’ancor più grave caso di reato omissione di soccorso stradale, che la norma regola al comma 7, ciò che viene punito è che non si presti immediato aiuto alle persone che sono rimaste ferite dall’incidente. Non importa se a soccorrere i feriti sia poi qualcun altro, il conducente che non si ferma a prestare soccorso (o che si ferma ma poi riparte senza che questi abbia fornito assistenza alle persone che necessitano aiuto) risponde del reato.
Attenzione! L’obbligo di prestare soccorso riguarda ogni utente della strada, non solo chi è coinvolto nel sinistro. La legge impone di fermarsi e prestare l’assistenza ad ogni persona che abbia subito danno in un incidente.
Le conseguenze penali del reato di omissione di soccorso
Se si viene arrestati in flagranza di reato (o successivamente) per un incidente con danno alle persone in seguito al quale ci sia stata emissione di soccorso incidente stradale, è possibile che vengano applicate misure specifiche volte a limitare la libertà personale:
- può essere comminato il divieto di espatrio;
- può essere fatto obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria;
- possono essere posti gli arresti domiciliari.
Solo nel caso in cui la persona che ha commesso il reato si metta a disposizione dell’autorità giudiziaria entro 24 ore rispetto a quando è stato commesso il fatto, non sono previsti nell’immediato né l’arresto né altre misure che limitano la libertà.
Al reato di fuga può corrispondere una condanna di reclusione per un periodo compreso tra i 6 mesi e i 3 anni. Se invece si parla di omissione di soccorso pena, la reclusione può avvenire per un lasso di tempo tra 1 anno e 3 anni. Esistono aggravanti per l’omissione di soccorso quando in conseguenza al mancato intervento derivino lesioni gravissime oppure la morte della persona ferita.
Anche nel caso in cui non ci siano state lesioni alle persone ma solo alle cose, o se c’è stata omissione di soccorso animali, è prevista una grave conseguenza – che però risulta soltanto in una sanzione amministrativa, cioè l’obbligo di un pagamento.
A chi commette il reato di fuga e omissione di soccorso anche la patente di guida viene sospesa: si parla di una sanzione amministrativa accessoria, rivolta al titolo di guida. Per il reato di fuga è prevista una sospensione da 1 a 3 anni, per il reato di omissione di soccorso codice penale viene stabilito invece che la patente sia sospesa per un periodo di tempo che va da 1 anno e mezzo a 5 anni.
Risarcimento per omissione di soccorso
Purtroppo può avvenire di essere vittime di questo reato, quindi di essere coinvolti in un sinistro il cui responsabile scappa e non fornisce le proprie generalità – né lascia il tempo di registrare la targa della vettura che guidava. Anche se non si riportano gravi danni, la persona che non ha prestato soccorso ha commesso il reato, indipendentemente dal fatto che il comportamento omissivo abbia o meno creato gravi conseguenze.
Ma cosa avviene dal punto di vista risarcitorio in una simile eventualità? Contro chi ci si può rivalere quando non è nota l’identità della persona responsabile perché questa è scappata?
Se si è stati vittima di un “pirata della strada” si ha anche un danno aggiuntivo che è quello di non avere gli estremi per richiedere all’assicurazione del responsabile un risarcimento per il danno subìto. Alla luce della profonda ingiustizia che andrebbe a verificarsi, la legge 990/1969 ha istituito il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che può intervenire in supporto delle persone danneggiate. Purtroppo sono moltissimi i tentativi di truffa in merito, quindi è necessario che i fatti vengano accertati oltre ogni dubbio, con l’intervento delle autorità e la testimonianza di persone presenti durante i fatti. Considerata la complessità della procedura, che prevede anche la presentazione di una querela in modo che sia aperto un fascicolo in Procura, nonché recarsi in ospedale e procedere a visita medico legale, è consigliabile farsi assistere da professionisti. In ogni caso, il legislatore ha previsto questa eventualità per sostenere le vittime di omissione di soccorso stradale ed è importante conoscere le possibilità di supporto esistenti.