Infortunio in itinere

Esistono purtroppo molte situazioni in cui si verificano spiacevoli infortuni sul lavoro, intesi come eventi che creano una conseguenza di salute negativa sul lavoratore e che sono causati o correlati con il lavoro svolto.
Oltre alle situazioni “standard” in cui il momento dell’infortunio corrisponde alla permanenza sul luogo del lavoro in orario di lavoro, in diverse casistiche che è possibile approfondire informandosi sul risarcimento infortunio sul lavoro, ci sono situazioni particolari regolamentate in modo specifico: si tratta dell’infortunio in itinere, cioè l’evento che ha luogo mentre il lavoratore si sta recando al lavoro o sta tornando da esso, soltanto però se sono presenti una serie di “requisiti” che definiscono in modo chiaro l’avvenimento e che ne valutano l’idoneità a veder riconosciuto un risarcimento.
Andiamo ad approfondire l’argomento, analizzando le specifiche caratteristiche che deve avere l’infortunio affinché rientri nella casistica e comprendendo in che modo si possa chiedere un risarcimento infortunio in itinere.
Indice
Che cos’è l’infortunio in itinere e come si rapporta all’uso del mezzo privato
Se il lavoratore si fa male o subisce un incidente mentre percorre il tragitto verso o dal posto di lavoro (o mentre va a procurarsi il pranzo se l’azienda non dispone di una mensa, ma questo lo approfondiremo successivamente) si può parlare di infortunio in itinere. Infatti, se si verifica un incidente mentre si va al lavoro o mentre si torna, esiste un rapporto di causa ed effetto tra l’incidente e l’attività lavorativa, ritenendo che non ci sarebbe stata occasione di percorrere quel tragitto a quell’ora se non fosse stato per l’esigenza lavorativa. Questo fa sì che si possano considerare diverse casistiche di infortunio in itinere risarcimento danni.
Tuttavia, non sempre si può ritenere che ci siano gli estremi per fare questa richiesta di risarcimento: per esempio, molto spesso ci si domanda se quando ci si reca al lavoro usando il proprio mezzo/autovettura questo rappresenti comunque un’occasione di tutela o di risarcimento.
Ecco quali sono i requisiti indicati per poter parlare di risarcimento danni da infortunio sul lavoro in itinere anche se si stava viaggiando su un mezzo privato:
- La possibilità di risarcimento per infortunio in itinere è mantenuta se il mezzo è stato fornito dal datore di lavoro
- La possibilità di risarcimento è mantenuta anche quando si usava un mezzo privato di proprietà se il luogo di lavoro non risulta raggiungibile usando i mezzi pubblici, ma anche se l’utilizzo dei mezzi pubblici per arrivare alla sede di lavoro non è compatibile con gli orari di lavoro
- Inoltre, si parla ancora di possibile risarcimento per infortunio in itinere se le necessità familiari del lavoratore creano un conflitto e rendono impossibile l’utilizzo dei mezzi pubblici: un esempio di questa casistica è quello in cui il lavoratore deve portare i figli a scuola con l’auto e quindi non ha poi modo, per via degli orari di lavoro e di passaggio dei mezzi pubblici, di recarsi al lavoro diversamente.
Come vengono considerate le deviazioni nell’ambito del risarcimento per infortunio in itinere?
Parlare di infortunio sul lavoro in itinere risarcimento porta spesso l’attenzione sulla questione delle deviazioni. Infatti, come va considerato un incidente occorso mentre il lavoratore non si trovava sulla strada “esatta” durante il suo tragitto, oppure un infortunio avvenuto mentre lo stesso tragitto casa/lavoro (o viceversa) si era temporaneamente interrotto?
È chiaro che solo alcune di queste situazioni sono considerate meritevoli di risarcimento perché vengono riconosciute come infortunio in itinere. Si tratta delle seguenti:
- il datore di lavoro ha richiesto o imposto una deviazione, con una specifica direttiva;
- si sono verificate causa di forza maggiore, per esempio il veicolo si è guastato;
- ci sono state cause fisiologiche improrogabili che hanno resa necessaria la deviazione o l’interruzione momentanea del viaggio (come l’espletamento urgente di funzioni corporali);
- è stato necessario adempiere ad obblighi penalmente rilevanti: per esempio, se durante il tragitto ci si ferma per soccorrere – come la legge impone – una vittima di un incidente stradale;
- è stato necessario adempiere ad obblighi costituzionalmente rilevanti: un caso tipico è quello dell’accompagnamento dei figli a scuola.
Lo spostamento in pausa pranzo: si può parlare di infortunio in itinere?
Oltre al tragitto compiuto quotidianamente per raggiungere il posto di lavoro e per tornare a casa dopo l’orario lavorativo, esiste un altro percorso che il lavoratore può trovarsi a fare ogni giorno: quello durante la pausa pranzo per andare a mangiare.
È normale domandarsi come si collochi questo scenario rispetto ad una situazione di infortunio in itinere risarcimento assicurazione: si potrà richiedere quell’indennizzo correlato? Come per ogni altra situazione connessa agli infortuni in itinere, ci sono requisiti da rispettare.
L’indicazione chiave è che se esiste un servizio mensa interno non viene considerata occasione di risarcimento l’infortunio mentre il lavoratore si recava all’esterno, poiché la si considera una sua scelta, non vincolata a quanto previsto dal datore di lavoro.
Se invece non c’è la mensa, lo spostamento durante la pausa pranzo è considerato rientrare nella casistica di infortunio itinere risarcimento.
Esiste poi una deroga anche alla presenza della mensa: se il lavoratore sta seguendo una dieta specifica per la tutela della sua salute e si è recato a casa per pranzare, nonostante ci fosse la mensa, l’eventuale infortunio rientra in quelli per cui è previsto il risarcimento.
In quali casi non c’è la tutela INAIL del risarcimento in casi di infortunio in itinere?
Sono stati elencati finora requisiti e casi in cui l’incidente occorso al lavoratore mentre si spostava verso e dal luogo di lavoro viene gestito come infortunio sul lavoro. In ognuno di questi, quindi, è prevista l’attivazione a seguito della richiesta risarcitoria da parte dell’ente preposto: si parla di INAIL infortunio in itinere risarcimento proprio perché la persona può veder riconosciuto il suo diritto ad essere risarcita, nelle casistiche finora viste.
Esistono però una serie di circostanze che fanno decadere questo diritto alla tutela; si tratta degli infortuni in itinere la cui causa è una situazione creata dal lavoratore, come le seguenti:
- se il lavoratore ha abusato di alcolici o di psicofarmaci;
- se il lavoratore ha fatto uso di sostanze allucinogene o stupefacenti (uso non terapeutico);
- se il lavoratore ha guidato senza avere la patente;
- se il lavoratore come conducente ha effettuato violazioni e infrazioni al codice della strada: l’incidente occorso in questo caso è successivo a un rischio elettivo, che è stato cioè corso volontariamente dal lavoratore.