Pensione ordinaria di inabilità

La pensione ordinaria di inabilità è una prestazione economica fornita dal sistema previdenziale e data a coloro che sono permanentemente impossibilitati alla conduzione di qualunque attività lavorativa.
Se non si è completamente inabili al lavoro, ma invalidi fisicamente o mentalmente, è possibile richiedere un’altra soluzione previdenziale ossia: l’assegno ordinario di invalidità.
La pensione di inabilità lavorativa e l’assegno ordinario di invalidità viene riconosciuto a tutti i lavoratori: dipendenti, parasubordinati o autonomi che sono iscritti all’assicurazione previdenziale INPS.
I lavoratori per ottenere una pensione ordinaria di inabilità o invalidità devono essere affetti da un’infermità o patologia che dev’essere accertata da un medico dell’Inps.
Ma vediamo nel dettaglio: a chi spetta, i requisiti e l’importo che viene concesso con la pensione inabilità al lavoro o assegno ordinario di invalidità.
A chi spetta l’assegno ordinario di invalidità?
L’assegno ordinario di invalidità o pensione di inabilità è reversibile e viene riconosciuta al richiedente in presenza di due specifiche condizioni principali:
- Il versamento dei contributi per 5 anni.
- 3 anni contributivi nel corso dell’ultimo quinquennio (precedenti la domanda di pensione e il riconoscimento dell’infermità o difetto mentale o fisico).
La pensione o assegno di invalidità viene riconosciuta a fronte di specifici requisiti quali:
- Essere lavoratori dipendenti, autonomi o parasubordinati, purché questi siano iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria ossia all’Inps oppure alle Casse Previdenziali Lavoratori Autonomi
- Una permanente, assoluta o parziale, incapacità al lavoro fisica o psichica. Questo requisito deve essere accertato da parte dei medici dell’Inps e può essere rivista dall’ente in qualunque momento. (In caso di pensione di inabilità bisogna essere al 100% invalidi e non in grado di lavorare, infatti bisogna cessare l’attività lavorativa; per l’assegno di invalidità invece si può proseguire l’attività lavorativa ma si deve accertare una riduzione della capacità lavorativa pari al 66,6%).
- Non si può cumulare l’assegno con altre previdenze economiche quali quelle per invalidi civili, rendita vitalizia liquidata dall’Inail, trattamento di disoccupazione o qualunque prestazione che sia integrativa o sostitutiva della propria retribuzione al lavoro.
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In presenza di questi requisiti è possibile richiedere l’assegno per la pensione di inabilità o assegno di invalidità.
Al contempo è possibile ottenere anche un altro supporto economico. Infatti, nel caso in cui il beneficiario sia impossibilitato a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, in aggiunta si può richiedere un assegno mensile per l’assistenza continuativa e personale (questo non vale in caso di ricovero del soggetto in istituti di cura o assistenza a carico delle PA).
Come presentare domanda per l’assegno ordinario di invalidità?
La domanda per ottenere l’assegno ordinario di invalidità INPS dev’essere effettuata direttamente per via telematica, telefonicamente o attraverso patronati ed enti intermediari.
- Per la richiesta online: bisogna accedere al sito dell’INPS e avvalersi dei servizi per il cittadino identificandosi mediante lo SPID. Dopo aver avviato la procedura basterà seguire le indicazioni di compilazione e procedere all’invio telematico della domanda.
- Telefono: si può effettuare la domanda contattando l’INPS al numero 803164 in modo completamente gratuito da rete fissa oppure da rete mobile contattando il numero 06164164. In questo caso il responsabile del Contact Center procederà all’inoltro della domanda per conto del beneficiario.
- Patronato: i patronati ed enti intermediari possono utilizzare i servizi telematici dedicati per riuscire a inviare la domanda per conto del beneficiario.
In allegato alla domanda è necessario procedere alla presentazione della Certificazione Medica con il modello SS3 che serve per attestare le condizioni di invalidità del soggetto. La richiesta si può inviare per casi quali: infermità fisica oppure mentale, o in entrambi i casi.
In presenza di tutti i prerequisiti, l’assegno ordinario di invalidità decorre dal mese successivo a quello della presentazione della domanda e verrà pagato secondo le disposizioni vigenti, in occasione del primo giorno bancario utile.
Quanto è l’importo della pensione di inabilità?
Come viene stabilito l’importo dell’assegno per la pensione ordinaria di inabilità?
L’importo viene calcolato in base ai contributi che sono versati dai lavoratori. Infatti, viene utilizzato lo stesso sistema di calcolo pensionistico che prevede si ricorra al sistema misto per quanti abbiano avviato la propria attività lavorativa prima del 1996.
Il calcolo, invece, è interamente affidato al metodo contributivo per gli iscritti dopo l’entrata in vigore della Riforma Dini, e quindi con attività lavorativa successiva al 1996.
Anche per l’assegno ordinario di invalidità viene considerata valida l’integrazione al minimo Inps, nel caso in cui l’importo dell’assegno calcolato risulti inferiore al trattamento minimo della gestione e sussistano le condizioni di reddito che sono stabilite per la legge.
L’assegno ordinario di inabilità si considera valido all’integrazione del minimo INPS. Nel dettaglio, dunque, l’assegno può essere integrato al fine di ottenere il massimo importo dell’assegno sociale pari a 467,65 euro per il 2021.
L’integrazione non spetta nel caso in cui:
- I soggetti che possiedono dei redditi propri assoggettabili all’imposta sul reddito persone fisiche per un importo che superi fino a due volte l’ammontare della pensione sociale.
- I soggetti coniugati e non separati legalmente, in questo caso se il reddito accumulato con quello del coniuge è superiore a tre volte l’importo della pensione sociale.
Inoltre:
- Se il reddito conseguito supera quattro volte il trattamento minimo dell’Inps vigente, l’assegno ordinario di invalidità viene decurtato di una percentuale pari al 25% della prestazione base.
- Se il reddito conseguito supera 5 volte il trattamento minimo INPS, il trattamento dell’assegno sarà ridotto del 50%.
Che differenza c’è tra pensione di invalidità e inabilità?
Che differenza sussiste tra la pensione di invalidità e di inabilità?
La pensione di inabilità prevede una prestazione previdenziale che viene riconosciuta in caso di permanente o assoluta impossibilità a svolgere qualunque attività lavorativa a causa di difetti fisici e o mentali e di infermità al 100%. Per ottenere questa pensione è necessario cessare ogni attività lavorativa.
L’assegno ordinario di invalidità invece è una prestazione previdenziale che permette di ottenere una pensione se il lavoratore presenta un’infermità fisica o mentale che determini una riduzione delle capacità lavorative del 66,66%. Oltre al requisito sanitario evidenziato è possibile proseguire l’attività lavorativa sia in qualità di dipendente sia come lavoratori autonomi.
Quando l’assegno ordinario di invalidità diventa definitivo?
L’assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità al lavoro sono riconosciute a seguito di un’infermità fisica o mentale certificata dal medico.
La durata dopo il primo controllo è di tre anni e può essere rinnovabile dall’interessato. Se si conferma l’assegno ordinario d’invalidità o la pensione di inabilità per tre volte, ossia per 9 anni questo diventa definitivo.
L’assegno ordinario di invalidità, riconosciuto a causa di un’infermità, ha una durata massima di tre anni ed è rinnovabile dall’interessato; se viene confermato per tre volte, trascorsi quindi 9 anni, diventa definitivo.
Conclusioni
In conclusione, l’assegno ordinario di invalidità o la pensione di inabilità possono essere richieste solo a fronte di specifici requisiti.
Nel caso questi risultino presenti è necessario inviare la domanda all’Inps per via telematica, telefonica oppure al patronato.
Approvata la domanda, il primo assegno calcolato in base ai contributi versati effettivamente e nel caso aumentato se sussistono le condizioni, verrà inoltrato a partire dal mese successivo all’approvazione.
Il beneficiario otterrà in via definitiva l’assegno dopo tre conferme, ossia dopo un totale di nove anni. In caso di arrivo all’età pensionabile, l’assegno verrà convertito direttamente in pensione di vecchiaia.